FORMAZIONE ABILITATIVA

Scopo:
Informare, formare e se necessario addestrare il personale perché sia consapevole dei rischi che la mansione che ricoprono presenta e le misure di prevenzione e protezione adottate per farvi fronte. Solo dopo questa formazione gli addetti saranno abilitati al lavoro.

 Riferimenti normativi:
D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Accordo (naz.) del 22/02/2012 – Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).
Accordo (naz.) del 21/12/2011 – Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR).
Accordo (naz.) del 21/12/2011 – Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

 Chi la “deve fare”:
Tutti i lavoratori in funzione della mansione o figura della sicurezza ricoperti. La formazione è abilitante.

 Principali adempimenti:
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle formazioni necessarie se applicabili: 

  • dirigenti;
  • preposti;
  • RSPP;
  • RLS;
  • componenti delle squadre di emergenza (antincendio, primo soccorso, evacuazione);
  • formazione art 37 di base
  • formazione art 37 specifica alla mansione
  • uso dei macchinari
  • uso di uno specifico elenco di macchine (esempio: carrelli levatori, PLE, terne, gru, ecc)
  • esposizione all’amianto
  • esposizione al rumore
  • lavoro in spazi confinati

 (elenco non esaustivo)

 Sanzioni:
Le sanzioni previste per la mancata formazione variano ma possono arrivare a superare i 6000 € e possono prevedere l’arresto da due a quattro mesi.